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Si riepilogano di seguito le misure introdotte dal D.L. n.70 del 24/03/2022

31 MARZO 2022: FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Decadenza del Comitato Tecnico Scientifico ed istituzione “dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, che opera fino al 31 dicembre 2022. Decade anche il sistema delle zone colorate.

ISOLAMENTO E QUARANTENA

Dal 1° aprile 2022:

-Soggetti risultati positivi: obbligo di isolamento e tampone finale negativo;

-Soggetti che hanno avuto contatto stretto con positivo: obbligo solo di autosorveglianza per 10 gg dal contatto stretto (indossare mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti). Se compaiono sintomi subito tampone rapido o molecolare (se negativi ma sempre sintomatici, tampone al 5° giorno dal contatto stretto).

MASCHERINE FFP2

Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherina FFP2:

  • TRASPORTI: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

MASCHERINE CHIRURGICHE

Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche al chiuso (nelle discoteche può essere tolta per il momento del ballo, così come nei ristoranti per la consumazione al tavolo);

GREEN PASS BASE

Dal 1° aprile fino al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per:

-mense e catering continuativo su base contrattuale;

-servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

-concorsi pubblici;

-corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 -ter .1 e dagli articoli 4 -ter .1 e 4 -ter .2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

-colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

-partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

-aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporti interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1° al 30 aprile sarà obbligatorio il green pass rafforzato per:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».   

CAPIENZA STRUTTURE

Dal primo aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture. Anche la capienza degli stadi, quindi, tornerà al 100%.

OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI

Dall’1 aprile fino al 30 aprile sarà sufficiente per accedere ai luoghi di lavoro solo il green pass base (e non più quello rafforzato). A questo ci sono però due eccezioni che avranno invece bisogno del green pass rafforzato: Personale delle strutture socio-sanitarie e docenti scolastici (per questi ultimi l’obbligo vale fino al 15 giugno 2022).

NB: Al momento, non essendo stato ancora di fatto abrogato il protocollo condiviso di regolamentazione, rimangono in vigore le misure precedentemente adottate per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Es. Registro di sanificazione!).

Mercoledì 15 dicembre è stato approvato con voto di fiducia il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili”, che prelude alla conversione in legge dello stesso Decreto e che apporta importanti modifiche e novità in ambito salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla formazione.

Le principali novità per il D.Lgs. 81/2008 sono le seguenti:

- Formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro: alla formazione già prevista per dirigenti e preposti si va ad aggiungere quella per il Datore di Lavoro, anch’essa obbligatoria e soggetta ad aggiornamento periodico;

- Nuovo Accordo Stato-Regioni: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un Accordo in materia di formazione nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi in vigore, soprattutto in riferimento proprio alla formazione per il Datore di Lavoro, e alle verifiche di apprendimento finali obbligatorie per tutti i percorsi formativi.

- Novità per i preposti: le principali novità nella formazione del preposto riguardano l’obbligatorietà di formazione in presenza e di aggiornamento con cadenza biennale. Con al mini-riforma viene inoltre rafforzata la sua figura in termini di vigilanza (Viene aggiunta, all’Art. 19, C. 1, Lett. A del TU, la seguente dicitura: […] in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di incrementare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, riconosce un credito d’imposta alle aziende che attivano per i propri dipendenti attività formative riguardanti macroaree come vendite e marketing, informatica e privacy, tecniche e tecnologia di produzione.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese

40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese

30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Contattaci per avere informazioni sui corsi erogabili gratuitamente per la tua impresa.

Il DPCM del 02/03/2021, riprendendo i decreti precedenti, consente la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’art. 25 comma 7 viene espressamente dichiarato che “Sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza” a patto che vengano rispettate le linee guida previste dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure  di  contenimento del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

La Circolare Ministeriale del 7 gennaio 2021 sottolinea la necessità che i corsi di primo soccorso “continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008. 3 A tal riguardo, va innanzitutto considerato l’art 15, lettera u), laddove tra le misure generali di tutela si includono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’art 18 alla lettera b), dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; e, come previsto alla lettera i), di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. Al fine di rispondere ai suindicati obblighi normativi, il datore di lavoro, nel formare i propri dipendenti designati per le attività di primo soccorso deve strutturare i più idonei percorsi tra i quali si annovera il corso BLS-D. Pertanto i corsi in oggetto, con le cautele del caso, e con le specifiche di sicurezza anti-contagio fornite dalle summenzionate circolari, devono essere organizzati e svolti anche nella presente fase pandemica, affinché il datore di lavoro possa svolgere a norma di legge la propria sorveglianza in materia di tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro”

Un decreto dirigenziale regionale toscano dell’8 aprile ha previsto misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta relativamente ai percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali e nel Repertorio della Formazione Regolamentata. Quindi, si esclude la formazione in materia di salute e sicurezza, ma anche i corsi SAB relativi alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono invece compresi i corsi HACCP.

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